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Disciplina del concordato preventivo

Il Regio Decreto 267/1942 (noto come “legge fallimentare”) nella sua versione originale attribuiva un peso determinante, all’interno delle procedure concorsuali, al fallimento. Alle altre procedure veniva infatti lasciato un ruolo quasi residuale: fra loro, anche il concordato preventivo.

Un imprenditore ammesso al concordato preventivo ha la possibilità  di evitare il fallimento chiedendo al tribunale di sospendere le azioni dei creditori nei suoi confronti, in modo da lasciargli il respiro necessario per risanare la propria situazione di difficoltà . Se poi le cose non vanno come sperato, c’ sempre tempo per procedere alla dichiarazione di fallimento.


Sennonchè, i requisiti per accedere alla procedura e gli obblighi imposti all’imprenditore erano cosଠonerosi che, con grande frequenza, il fallimento si rivelava la conclusione pi๠frequente.
In occasione della grande riforma del diritto fallimentare, nel 2005-06, si èvoluta potenziare notevolmente la possibilità  di ricorrere al concordato preventivo, rimuovendo parte dei requisiti richiesti.

Il motivo èlampante: la finalità  del concordato preventivo èdi restituire al mercato un’impresa risanata, quella del fallimento èdi espungerne un’azienda in crisi per tamponare gli effetti negativi verso i terzi. Chiaramente il primo traguardo, quando raggiungibile, ènettamente preferibile.

Le nuove regole si applicano su tutte le procedure di concordato preventivo avviate dopo la riforma, mentre per quelle precedenti (fino a che non si saranno tutte concluse) si applicheranno le vecchie norme.


Va segnalato che la riforma del diritto fallimentare èstata in seguito a sua volta riformata. Per quanto riguarda il concordato preventivo, le modifiche sono di secondo piano e legate a questioni procedurali; esse si applicano alle procedure avviate dal primo gennaio 2008.

Nei prossimi articoli affronteremo un piccolo viaggio nel concordato preventivo esaminando la legge oggi vigente, con alcuni riferimenti alle norme preesistenti per qualche confronto.