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Diritto di ipoteca

Al pari del pegno, l’ipoteca èun diritto reale di garanzia vantato da un creditore nei confronti di uno o pi๠beni specifici del debitore. L’ipoteca puಠessere costituita esclusivamente sulla proprietà  di beni immobili o beni mobili registrati; èanche possibile ipotecare rendite concesse dallo Stato.

Qualora il bene non sia integralmente di proprietà  del debitore, l’ipoteca sarà  costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà  solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.


L’ipoteca puಠessere costituita anche su diritti diversi dalla proprietà , come l’usufrutto o l’enfiteusi, ma nella realtà  capita di rado.
L’iscrizione dell’ipoteca sui registri immobiliari èun requisito indispensabile perchè il diritto sorga: senza iscrizione l’ipoteca non esiste, anche quando vi fossero tutti gli altri presupposti. L’effetto, cioà¨, èquello noto come “pubblicità  costitutiva”.

L’iscrizione ha valenza ventennale: se il credito, dopo tutto questo tempo, fosse ancora in piedi, sarà  indispensabile chiedere il rinnovo dell’iscrizione, o l’ipoteca non avrà  pi๠valore.


Va notato come su uno stesso bene sia possibile che ricadano distinte ipoteche riferite a differenti creditori. La conseguenza èche, sulla base della data d’iscrizione del diritto, si istituirà  una graduatoria dei creditori: sul ricavato della vendita forzata del bene, pertanto, sarà  soddisfatto preliminarmente il titolare dell’ipoteca di primo grado, quindi il secondo e cosଠvia fino ad esaurimento dei creditori o dell’importo disponibile.

Il diritto di ipoteca non puಠmai sorgere per testamento. Puಠnascere, invece, in seguito ad un contratto fra le parti (purchè stipulato in forma scritta), ad una decisione unilaterale del debitore (anch’essa scritta), ad una sentenza, anche non definitiva, che abbia riconosciuto l’esistenza del credito, oppure per forza di legge: in alcune situazioni, infatti, èlo stesso codice civile che impone l’ipoteca sui beni del debitore.