Home » Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (prima parte)

Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (prima parte)

euro

Alcune norme fiscali sono molto tecniche, e in genere non sono molto rilevanti per i non addetti ai lavori. La regola che analizziamo oggi, perà², pur essendo piuttosto complessa, ha un raggio d’applicazione che capita frequentemente nella vita di imprese e professionisti, ed èbene dunque chiarire qualche aspetto.

Talvolta al soggetto passivo capita di rivendere a terzi un bene strumentale per il quale, a suo tempo, l’IVA non era stata detratta (totalmente o parzialmente). La successiva cessione di questo bene va assoggettata all’imposta sul valore aggiunto oppure no?


Le norme in materia sono cambiate negli anni, anche in ricezione dei cambiamenti di orientamento delle istituzioni comunitarie. L’attuale meccanismo èil seguente.

Occorre innanzitutto distinguere il motivo per cui l’IVA non fu detratta: esistono ipotesi d’indetraibilità  oggettiva e soggettiva.
L’indetraibilità  oggettiva si ha quando, per legge, l’IVA non si puಠscaricare perchè il bene, per sua natura, non èinerente all’attività  esercitata, o lo èsolo in parte; in quest’ultima ipotesi, l’IVA si detrae solo in percentuale e secondo limiti fissati dalla legge all’art. 19-bis-1 del DPR 633/1972.


L’esempio tipico èquello delle spese automobilistiche, per cui vigono percentuali di detrazione differenti a seconda dell’attività  svolta dal soggetto passivo: cosà¬, un agente di commercio detrarrà  l’imposta al 100%, mentre un professionista lo potrà  fare solo per il 40% e mai per macchine di lusso.

L’indetraibilità  èinvece soggettiva quando, al di là  dei beni o servizi acquistati, il soggetto passivo non puಠdetrarre l’imposta sui propri acquisti, o lo puಠfare solo in percentuale. Questo avviene quando il soggetto esercita attività  esenti da IVA, in proporzione alla cui incidenza sul volume d’affari si determina la percentuale di IVA detraibile sugli acquisti (il “pro-rata di detraibilità â€).