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Assenza giustificata del dipendente

Un’altra ipotesi di basilare importanza di assenza giustificata del dipendente dal luogo di lavoro riguarda i casi di malattia e infortunio.

In queste ipotesi, i contratti collettivi stabiliscono la durata del cosiddetto “periodo di comporto”, differenziata per settore e anzianità  del lavoratore. Il periodo di comporto èquello nel quale il subordinato ha diritto al mantenimento del posto di lavoro e a veder riconosciuti i periodi di infortunio e malattia ai fini dell’anzianità  di servizio e del TFR.


Se perಠl’assenza del lavoratore si protrae oltre il periodo di comporto, il datore ha diritto di licenziarlo, per impossibilità  del dipendente di assolvere agli obblighi contrattuali.

Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto di ricevere un’indennità  parametrata alla sua ordinaria retribuzione.

Regole sostanzialmente simili sono poi previste per le ipotesi (ormai non pi๠attuali) del servizio militare di leva o del servizio civile obbligatorio, o ancora per l’ipotesi di richiamo alle armi nel caso dello scoppio di un conflitto armato. Anche in questi casi, dunque, per il lavoratore sono garantiti la conservazione del posto, l’indennità  sostitutiva della retribuzione e il computo del periodo ai fini dell’anzianità  e del trattamento di fine rapporto.


Infine, l’ultimo caso di rilievo di assenza dal luogo di lavoro riguarda l’esercizio del diritto di sciopero; èl’unica ipotesi in cui l’assenza non èindividuale bensଠcollettiva e prevede il temporaneo congelamento dei principali obblighi reciproci: il dipendente non esegue la prestazione e il datore non ha obbligo di retribuzione.

Anche in questo caso, comunque, l’assenza non inficia la maturazione del TFR e dell’anzianità  di servizio nè il diritto del lavoratore a conservare la sua mansione.