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Visita fiscale iscritti alla gestione separata

Inps

L’Inps con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013 ha chiarito che in caso di incapacità  temporanea al lavoro da parte di un lavoratore iscritto alla gestione separata (quindi professionisti senza cassa, co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.) l’Inps puಠdisporre la visita fiscale, ovvero effettuare accertamenti medico legali, domiciliari e/o ambulatoriali per verificare la sussistenza di tale incapacità .

Ne deriva quindi che in caso di malattia anche i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità , ossia dalle ore 10 alle ore 12 del mattino e dalle ore 17 alle ore 19 del pomeriggio.


Tra i lavoratori iscritti alla gestione separata, l’Inps individua due macrocategorie: i lavoratori parasubordinati, ossia che hanno un committente o associante, e i lavoratori libero professionisti, con tutela in caso di malattia che decorre dal 1° gennaio 2007 per i primi e dal 1° gennaio 2012 per gli altri. In ogni caso, l’indennità  èsclusa quando la malattia ha una durata inferiore a quattro giorni, fatta eccezione per i casi di ricaduta o di continuazione di un precedente evento, in quanto in tal caso l’indennità  èdovuta anche per i primi tre giorni. A fronte di cià², dunque, i lavoratori devono provvedere a trasmettere all’Inps la certificazione di malattia anche quando la sua durata èinferiore ai quattro giorni.

Inoltre, per poter avere diritto all’indennità  occorre essere in possesso di due requisiti: il versamento di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia e un reddito che non deve superare il 70% del massimale di contribuzione annua (fissato per il 2013 a 67.304,30 euro).