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Vietato controllare la navigazione del dipendente

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Lo Statuto dei Lavoratori impone una serie di precisi obblighi che il datore di lavoro deve rispettare nei confronti dei suoi dipendenti. Fra gli altri doveri, egli ètenuto ad astenersi dall’eseguire qualsiasi tipo di controllo a distanza sull’operato dei subordinati, per esempio per il tramite di telecamere o microfoni.

Le uniche deroghe sono ammissibili quando vi siano in gioco motivi di sicurezza (per esempio, nelle banche), e anche in queste ipotesi le misure di controllo adottate devono essere concordate fra l’imprenditore e le rappresentanze dei lavoratori o, in assenza di queste ultime, la Direzione Provinciale del Lavoro.


Lo Statuto dei Lavoratori, perà², risale al 1970, e da allora i sistemi di telecomunicazioni si sono molto evoluti e allargati, e l’applicazione della norma deve ora essere interpretata e adattata alle nuove situazioni.

Un esempio si èavuto con una recente presa di posizione del Garante della Privacy, che ha pesantemente multato un datore di lavoro che, senza alcun accordo con i sindacati, aveva installato sui computer dei suoi collaboratori un software in grado di monitorare la loro navigazione sul web e inviargli i dati in tempo reale, naturalmente a loro insaputa.

Il datore, per nove mesi di seguito, èstato dunque in grado di conoscere quando ogni dipendente entrava e usciva dal web e dove si intratteneva.


La condanna del datore di lavoro, in un certo senso, era scontata dato il caso specifico, ma l’episodio èservito al Garante per stabilire un principio applicabile nella generalità  dei rapporti di lavoro: qualunque forma di monitoraggio sistematico e costante non èmai ammessa, poichè al massimo èpossibile ricorrere (purchè vi siano valide esigenze organizzative e previo accordo coi sindacati) soltanto a controlli a campione, graduali e/o a rotazione.