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Validità  del foglio presenze redatto dal dipendente

Qualora il foglio presenze sia stato compilato e/o aggiornato dal lavoratore dipendente, la sua validità  ai fini della retribuzione spettante èsubordinata alla conferma delle presenze da lui annotate da parte dei colleghi. In assenza di tale conferma, dunque, le annotazioni del dipendente non hanno alcuna efficacia.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.18643 del 30 ottobre 2012, con la quale èstato riconosciuto a favore di un portiere d’albergo il diritto al pagamento di ore di lavoro straordinario provate da una sua annotazione sul foglio presenze e confermate in un secondo momento dai suoi colleghi.


Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha dichiarato la legittimità  del licenziamento intimato nei confronti del portiere, tuttavia al contempo ha condannato la società  datrice di lavoro al pagamento di una somma pari a 17.000 euro di arretrati spettanti al lavoratore dipendente a titolo di lavoro straordinario, essendo stato accertato un lavoro “overtime” pari a 20 ore settimanali.

La Cassazione ha quindi considerato inesistente il presunto vizio lamentato dall’azienda, la quale affermava l’invalidità  del foglio presenze alla luce del fatto che fosse stato compilato dallo stesso lavoratore. Questo èavvenuto in virt๠di una diversa valutazione delle prove e dei fatti, essendo stata considerata sufficiente la testimonianza di alcuni colleghi che, portati in aula, hanno confermato l’effettivo svolgimento da parte del portiere delle ore di lavoro straordinario da lui stesso annotate sul foglio presenze.