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TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro

In caso di insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore puಠcomunque ottenere la liquidazione del TFR chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia Inps, alimentato mediante un contributo obbligatorio dei datori di lavoro.

Il diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia spetta a tutti i dipendenti di datori di lavoro obbligati ad alimentare il Fondo, compresi gli apprendisti e i dirigenti d’azienda. Il diritto èriconosciuto anche ai soci di cooperative ma solo per la quota di TFR maturata nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge, ossia dal 1 luglio 1997, mentre per il periodo antecedente il riconoscimento del diritto avviene solo nel caso in cui siano stati versati i relativi contributi. Oltre che dal lavoratore l’intervento puಠessere richiesto anche dagli eredi in caso di morte del titolare del diritto.


Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’intervento del Fondo di garanzia bisogna distinguere due diverse ipotesi, quella in cui il datore di lavoro èsoggetto a procedure concorsuali e quella in cui, invece, non èsoggetto alle procedure concorsuali. Nel primo caso i requisiti sono sostanzialmente tre: la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere da quale sia stata la causa; l’apertura di una procedura concorsuale da parte dell’azienda (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa); l’accertamento del credito. Nel secondo caso, invece, i requisiti sono: cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere delle cause; l’inapplicabilità  al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi; l’insolvenza del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata; l’esistenza del credito.

La domanda di intervento del Fondo di Garanzia deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia prestata dal Fondo non puಠin nessun caso superare una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.