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Sospensione ASpI per nuovo lavoro

Tra i presupposti per poter beneficiare dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) figura lo stato di disoccupazione.

Ne deriva quindi che nel caso in cui durante il periodo coperto dall’indennità  il soggetto beneficiario venga assunto con un nuovo contratto di lavoro subordinato, l’ASpI viene automaticamente sospesa dall’Inps sulla base delle comunicazioni obbligatorie.


La sospensione puಠdurare un massimo di sei mesi. Questo significa che se il nuovo lavoro ha una durata inferiore ai sei mesi, la prestazione a sostegno del reddito viene sospesa e, una volta terminato il periodo di lavoro, viene nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento dell’interruzione. Nel caso in cui, invece, la nuova attività  lavorativa abbia una durata superiore ai sei mesi, l’ASpI viene sospesa e, una volta trascorsi i sei mesi, interrotta definitivamente.

In tal caso, una volta cessato il rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, il soggetto potrà  nuovamente presentare richiesta per ottenere una nuova ASpI, non essendo pi๠possibile riprendere quella sospesa per il nuovo lavoro. Al riguardo la legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità  ASpI e mini-ASpI.

Per quanto riguarda il computo dei sei mesi, deve essere considerata la durata di calendario del nuovo rapporto di lavoro, essendo irrilevanti a tal fine il numero di giornate effettivamente lavorate.