Home » Soggetti esclusi dall’ASpI

Soggetti esclusi dall’ASpI

L’Assicurazione sociale per l’impiego èun istituto introdotto dalla riforma del lavoro e operativo a partire dal 1° gennaio 2013. La sua funzione èquella di fornire un sostegno economico ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione mediante il pagamento di un’indennità  mensile, andando cosଠa sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

L’Aspi èriconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa, ai dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche, ai soci lavoratori delle cooperative e ai lavoratori del settore artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.


Per contro, esistono dei soggetti esclusi dall’Assicurazione sociale per l’impiego. Tra questi figurano i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, esclusione fondata sulla sola circostanza che si tratta di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Altra categoria esclusa èquella dei giornalisti sia professionisti che pubblicisti iscritti all’Albo professionale, nonchè dei praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro, qualora siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69. L’esclusione in tal caso èmotivata dal fatto che nei loro confronti la tutela contro la disoccupazione involontaria ègarantita da apposita assicurazione obbligatoria gestita dall’INPGI.

Sono inoltre esclusi i religiosi, ovvero frati e monache che prestano attività  lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza o di terzi e i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività  di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari; i lavoratori subordinati a carattere stagionale; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.