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Sciopero delle mansioni

Lo sciopero delle mansioni èuna fattispecie diversa da quella dello sciopero disciplinata dall’art.40 dello Statuto dei lavoratori. Quest’ultima, infatti, riguarda il diritto di sciopero riconosciuto a favore dei lavoratori e consistente nella mancata esecuzione della prestazione lavorativa e della conseguente perdita della retribuzione spettante.

Cosa ben diversa èinvece lo sciopero delle mansioni in quanto in questo caso il lavoratore non si rifiuta di compiere la sua prestazione lavorativa esercitando il diritto di sciopero, al contrario il suo rifiuto consiste nel non voler eseguire uno o pi๠compiti che ètenuto a svolgere.

SOSTITUZIONE LAVORATORE IN SCIOPERO

In quest’ultimo caso si tratta quindi di un inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, un comportamento che la legge non prevede come configurabile e che quindi risulta essere illegittimo.

RIFIUTARSI DI SOSTITUIRE UN COLLEGA àˆ ILLEGITTIMO

In caso di sciopero delle mansioni, dunque, il datore di lavoro puಠagire nei confronti del suo dipendente applicando le opportune sanzioni disciplinari senza che tale decisione possa essere considerata una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Un’ipotesi di sciopero delle mansioni si configura ad esempio nel caso in cui un dipendente si rifiuta di sostituire un collega assente, mentre al contrario non si verifica uno sciopero delle mansioni quando il dipendente si rifiuta di compiere una mansione di livello inferiore a quella per la quale èstato assunto, alla luce dell’illegittimità  del demansionamento stabilita dall’art. 2103 del codice civile.