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Riposo settimanale lavoratori minorenni

La legge 17 ottobre 1967 n. 977, successivamente modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, prevede che ai lavoratori minorenni debba essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.

Tale periodo minimo puಠessere ridotto in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative ma non puಠcomunque mai essere inferiore a 36 ore consecutive.


Nonostante questa riduzione necessiti del presupposto della necessità  legata alle esigenze aziendali, la legge punisce la mancata concessione del riposo settimanale minimo ma non anche la mancata indicazione delle ragioni per le quali èstata ridotta la durata del riposo settimanale.

La regola della periodicità  del riposo settimanale puಠcomunque subire delle deroghe anche nel caso dei lavoratori minorenni. Pi๠nel dettaglio, il riposo settimanale puಠessere goduto anche dopo sei giorni lavorativi, purchè ciಠserva a perseguire interessi apprezzabili e purchè venga rispettata la cadenza di un giorno di riposo ogni sei giorni lavorati.

Nel caso dei contratti di lavoro part-time, la legge prevede che il periodo di durata del riposo settimanale possa essere proporzionato alle ore lavorate, tuttavia in questo caso non puಠcomunque mai essere inferiore a 24 ore.