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Retribuzione e contributi lavoratore senza permesso di soggiorno

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha stabilito che l’obbligo del datore di lavoro relativo al pagamento della retribuzione e dei contributi sussiste anche in caso di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, nonostante l’illegittimità  del contratto per la violazione delle norme del T.U. immigrazione, purchè la prestazione lavorativa sia lecita.

Nel caso specifico, in particolare, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di annullamento dei verbali di accertamento dell’Inps e delle relative sanzioni avanzata da un datore di lavoro.


Il datore di lavoro, in particolare, oltre che lamentare diversi vizi di forma presenti nei verbali, affermava anche che il contestato mancato pagamento dei contributi non poteva trovare applicazione in virt๠di quanto stabilito dall’art. 2126 c.c., secondo cui: “La nullità  o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità  derivi dall’illiceità  dell’oggetto o della causa“.

La Corte di Cassazione, dunque, con la sua sentenza non solo a stabilito che l’attività  ispettiva svolta dall’Inps èconforme alla legge ma anche che non vi èalcuna illiceità  dei contratti di lavoro con i cittadini extracomunitari non in regola.

In questo modo, dunque, èstata rigettata la tesi sostenuta dal datore di lavoro, secondo la quale l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno non produce gli effetti propri di un contratto lecito o di un rapporto di lavoro di fatto illegittimo. Di conseguenza, quindi, l’Inps èlegittimato a chiedere il pagamento dei contributi evasi.