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Malattia: esclusioni dall’obbligo di reperibilità  per dipendenti

L’INPS spiega che per via dell’evoluzione normativa, adesso non tutti i lavoratori che sono in malattia dovranno rispettare l’obbligo di reperibilità . Ci sono patologie che vanno al di là  del “farsi trovare a casa” e sono messe nere su bianco dall’Istituto di previdenza sociale. 

L’INPS con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 spiega quali sono le premesse normative e il campo di applicazione di questa normativa: sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni (all.1).

Reperibilità  malattia

“Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità  (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità  riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.

Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.

2.   Campo di applicazione

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (all.2), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.

Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:

  • apporrela valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità â€ (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità  cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità .

Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità  di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità  dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonchè delle dichiarazioni ricevute senza ometterle nè alterarle, pena le conseguenti responsabilità  amministrative e penali.”