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Permessi studio

Ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, èriconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e ad usufruire dei cosiddetti permessi studio, ossia un numero di ore all’anno utilizzabili dal prestatore di lavoro per seguire corsi e lezioni. Lo scopo, dunque, èquello consentirgli di esercitare il suo diritto allo studio, di elevare le sue conoscenze culturali e le sue competenze professionali.

La contrattazione collettiva nazionale stabilisce l’entità  dei permessi studio, che normalmente consistono in permessi pari a 150 ore lavorative di cui èpossibile usufruire in un arco di tempo ben determinato, normalmente tre anni.


Lo stesso contratto collettivo nazionale stabilisce anche il numero massimo di lavoratori appartenenti ad uno stessa azienda che possono usufruire di tali permessi. In questo caso si parla di permessi straordinari retribuiti da utilizzare nel caso in cui i corsi o le lezioni coincidono anche solo parzialmente con l’orario di lavoro.

Per i lavoratori studenti, invece, la situazione èleggermente diversa. L’art.10 dello Statuto dei lavoratori, infatti, stabilisce che i lavoratori studenti hanno diritto a svolgere dei turni di lavoro che agevolino la preparazione degli esami, a non effettuare lavoro straordinario e a non lavorare nei giorni festivi. Inoltre hanno diritto ad avere permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami, tali permessi si estendono anche ai giorni necessari per effettuare un eventuale viaggio (nel casi in cui l’esame debba essere sostenuto in una città  diversa da quella in cui si lavora). In questo caso non èprevisto un numero massimo di permessi giornalieri retribuiti.