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Licenziamento legittimo durante astensione facoltativa se manca la comunicazione

La lavoratrice che intende usufruire del congedo di maternità  facoltativo, ossia della possibilità  di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i tre mesi successivi al parto, deve darne comunicazione sia al datore di lavoro che all’Inps, tenuto a corrispondergli l’indennità  spettante, precisando il periodo dell’assenza. Qualora ometta tale comunicazione e si astenga comunque dallo svolgimento della prestazione lavorativa si configura l’ipotesi di assenza ingiustificata, possibile causa di un licenziamento legittimo.


A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n° 16746 del 2 ottobre 2012, con la quale èstata confermata la decisione della Corte d’Appello, ossia l’accoglimento del ricorso presentato dalla società  contro la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto la richiesta della lavoratrice, ovvero il riconoscimento dell’illegittimità  del licenziamento e la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità  spettante.

La Corte d’Appello, invece, aveva dato ragione alla società , che spiegava di non aver mai ricevuto la comunicazione e di aver licenziato la lavoratrice per oltre 40 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro. La Corte di Cassazione, nel confermare tale decisione, ha spiegato che il Testo Unico sulla maternità  e paternità  (D.lgs. nr 151/2001) afferma che il genitore ètenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità , ad avvisare il datore secondo le modalità  e i criteri stabiliti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. Il divieto di licenziamento opera solo nel caso in cui non vi ècolpa grave della lavoratrice e qualora sussistono particolari condizioni psico fisiche legate allo stato di gestazione e maternità .