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Dimissioni in gravidanza

Il Dlgs n. 151/2001 prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, salvo alcune ipotesi particolari (colpa grave, cessazione dell’attività , ultimazione della prestazione e esito negativo della prova).

Nel suddetto periodo, tuttavia, la lavoratrice èlibera di licenziarsi presentando al datore di lavoro la consueta lettera di dimissioni, anche se in questo caso affinchè la risoluzione del rapporto di lavoro venga attuata ènecessario che tali dimissioni vengano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.


A stabilirlo èl’art.55 del suddetto decreto legislativo, il quale precisa anche che in questo caso le parti non sono tenute al preavviso e che alla lavoratrice spettano tutte le indennità  previste dalla legge e dal contratto in caso di licenziamento.

La decisione di condizionare la risoluzione del rapporto in caso di gravidanza della lavoratrice alla convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro rientra nelle tutela fornita dalla legge alle lavoratrici madri e, pi๠in particolare, èvolta a contrastare il fenomeno dei licenziamenti celati da dimissioni forzate.

La convalida della lettera di dimissioni èprevista anche a favore del padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità  e nel caso di adozioni o affidamento, prima che sia trascorso un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.