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Congedi Parentali e maternità 

Il D.Leg.vo 26/03/2001 n. 151 e la Legge 8/3/2000 n. 53, apportano nuove discipline a sostegno e a tutela della maternità  e della paternità .

Nei primi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi; nel caso in cui sia presente un solo genitore, il periodo di congedo sarà  elevato a 10 mesi.

La lavoratrice madre, o il lavoratore padre di un minore con invalidità  grave, accertata in base alla legge n. 104/92 art. 4 , il periodo di congedo si protrarrà  fino ai tre anni di vita del bambino (salvo nei casi in cui sia ricoverato a tempo indeterminato, in centri specialistici).




Il datore di lavoro che intenda assumere personale, in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per congedo, ha la facoltà  di attenersi all’art. 4 del decreto legislativo n. 151/2001, ovvero con contratto a tempo determinato o temporaneo; l’azienda con meno di venti dipendenti a carico, che effettuerà  questi tipi di contratto, potrà  godere di uno sgravio contributivo del 50%.

Alle lavoratrici madri spettano due periodi di riposo giornalieri, di un’ora ciascuno, fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Se l’orario di servizio èinferiore alle sei ore al giorno, spetta un solo periodo giornaliero di un’ora.

Qualora la madre non puಠo non vuole avvalersi di tali riposi, ne potrà  usufruire il padre lavoratore.

I genitori di un figlio con grave handicap, accertato dalla commissione medica in base alla L. 104/92, possono avvalersi alternativamente di tre giorni di riposo al mese per assisterlo, detti permessi sono fruibili anche in modo non continuativo e ad orario frazionato e sono retribuiti.

La legge 104 èdiretta anche a sostegno di lavoratori che assistono familiari con gravi infermità  e fino al 3° grado di partentela.

Art. 42 D.leg.vo 151/01:

Riposi e permessi per i figli con handicap in situazione di gravità 

Questo articolo fa riferimento alla normativa n. 53/00 art. 4, apportando alcune modifiche.

In questa norma si evince che, i dipendenti sia del settore pubblico sia di quello privato, possono avvalersi di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari e per un massimo di due anni; il dipendente durante questo periodo di assenza ha diritto alla retribuzione ed ècoperto da contribuzione figurativa.

Durante il periodo di assenza non sono fruibili i tre giorni mensili sulla base della L. 104/92. Il soggetto interessato, dovrà  inoltrare richiesta di autorizzazione presso la propria sede lavorativa, pertanto l’azienda, darà  riscontro al lavoratore entro 60 giorni dalla data dell’istanza dello stesso.