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Maternità  colf e badanti

Le norme sul congedo obbligatorio di maternità  si applicano anche ai lavoratori domestici, pertanto èvietato adibire al lavoro colf o badanti nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successi.

Anche in questo caso la lavoratrice madre ha la possibilità  di usufruire dell’opportunità  concessa dalla riforma del 2000 e d’accordo con il proprio datore di lavoro e con l’assenso del medico puಠscegliere di assentarsi dal lavoro nel mese che precedente la data presunta del parto e nei quattro successivi. I periodi di assenza per maternità  devono essere considerati ai fini dell’anzianità  di servizio.


Durante il congedo obbligatorio di maternità  la colf ha diritto all’assistenza sanitaria e ad una indennità  giornaliera pari all’80% della retribuzione che viene corrisposta dall’Inps. L’ottenimento di tale indennità , tuttavia, èsubordinato a determinate condizioni, ovvero: il versamento, anche in relazione a lavori diversi da quello domestico, di almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l’astensione obbligatoria, anche se al momento dell’inizio dell’astensione obbligatoria non c’èun rapporto di lavoro in corso, oppure il versamento nei 12 mesi che precedono la data presunta del parto di 26 contributi settimanali, anche in relazione a lavori diversi da quello domestico, purchè per ciascuna settimana sia stata ricevuta una retribuzione corrispondente ad almeno 24 ore lavorative.

Il datore di lavoro non ha l’obbligo di integrare l’indennità  economica che viene corrisposta dall’Inps, tuttavia dall’inizio della gravidanza, sempre che sia in corso il periodo di lavoro, e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria non puಠlicenziare la lavoratrice domestica, fatta eccezione per i casi in cui sussiste giusta causa.

Le lavoratrici domestiche, nonostante la riforma del 2000, restano ancora escluse dal diritto all’astensione facoltativa e dai riposi per l’allattamento nel corso del primo anno di vita del bambino.