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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (I)

Nel Diciannovesimo Secolo, l’età  del liberismo, si pensava che i rapporti fra datore di lavoro e dipendente dovessero essere interamente regolati dalle parti, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. Questo, come tutti sanno, ingenerava incredibili abusi ai danni del lavoratore, parte debole del contratto.

Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età  e le donne.


Negli oltre cento anni che sono seguiti, a quelle norme pionieristiche se ne sono aggiunte e sostituite altre, che hanno affinato il sistema delle tutele e lo hanno aggiornato ai tempi. Una tappa fondamentale èstata l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, che ha stabilito (art. 37) che i minori e le donne sono parificati all’uomo adulto in quanto a diritti e doveri, inclusa la retribuzione.

La Carta fondamentale della Repubblica ha poi demandato al Parlamento il ruolo di emanare leggi apposite per definire l’età  minima di accesso al lavoro e la tutela della “essenziale funzione familiare” della donna in quanto madre, garantendo una “speciale adeguata protezione” alla stessa e al bambino.


Con il passare degli anni, tuttavia, il quadro sociale èmutato profondamente. Se il minore continua ad essere visto come meritevole di tutela (e anzi, i requisiti per servirsi del lavoro minorile sono divenuti via via pi๠severi), la donna èoggi considerata non pi๠come il sesso debole da salvaguardare ma come una persona del tutto assimilata al lavoratore maschio.

Sono dunque state cancellate quasi tutte le norme di tutela della lavoratrice, ma sono state mantenute e anzi rafforzate quelle poste a tutela della condizione di genitorialità .