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Ipotesi calcolo contributo ASpI e mini-ASpI colf e badanti

A partire dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro di colf, badanti e altri lavoratori domestici, al momento del licenziamento, anche per giusta causa, deve versare un contributo ASpI o mini-ASpI pari al 50% dell’importo spettante a lavoratore stesso.

Sebbene la norma, come già  anticipato sopra, sia entrata in vigore a partire dallo scorso gennaio, l’Inps ha rimandato a future determinazioni le modalità  di calcolo e versamento del contributo.


Sulla base di quanto stabilito fino ad ora, tuttavia, il calcolo del contributo da versare dovrebbe essere effettuato determinando dapprima l’indennità  ASpI spettante al lavoratore e successivamente attribuendo il 50% di questa a carico del datore di lavoro.

Partiamo dunque dal calcolo dell’ASpI. Questa, ricordiamo, èpari al 75% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore, entro i limiti degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il 2013. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo massimo, l’indennità  si calcola aggiungendo al 75% di tale importo una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e la parte di retribuzione che eccede il limite massimo.

Dividendo per due la somma cosଠottenuta si ricava l’ammontare del contributo a carico del datore di lavoro, che perಠvaria a seconda degli anni di servizio prestati dal dipendente. In particolare, nel caso in cui il rapporto di lavoro èdurato meno di un anno, il datore di lavoro deve versare un contributo pari al 50% della prima rata di ASpI spettante al dipendente; se èdurato due anni deve versare due quote pari al 50% dell’ASpI spettante; se èdurato tre o pi๠anni deve versare tre quote pari al 50% dell’ASpI spettante.