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Invenzioni del lavoratore dipendente

La disciplina riguardante la titolarità  delle invenzioni dei lavoratori dipendenti ècontenuta nell’art. 64 del D.Lgs 30/05, il quale stabilisce che quando l’invenzione viene fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o in esecuzione ad un contratto i diritti che ne derivano appartengono al datore di lavoro. Al lavoratore spetta solo il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione stessa.

Sempre qualora l’invenzione venga fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro o in esecuzione ad un contratto e non èprevista una retribuzione come compenso per l’attività  inventiva, nel caso in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto èriconosciuto al lavoratore il diritto a ricevere un equo compenso.


Il suo ammontare dovrà  essere determinato tenendo conto di una serie di fattori, tra cui lo spessore della protezione conferita dal brevetto all’invenzione, le mansioni svolte, la retribuzione percepita e il contributo che l’inventore ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo circa l’ammontare dell’equo compenso, questo viene determinato da un collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale competente. Tale collegio puಠessere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo compenso, tuttavia in tal caso l’esecutività  della sua decisione èsubordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto.

La normativa attualmente vigente considera fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro o in esecuzione ad un contratto l’invenzione per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività  l’invenzione stessa rientra.