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Interruzione flessibilità  congedo di maternità 

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La flessibilità  del congedo di maternità  puಠessere concessa su esplicita richiesta della lavoratrice (attraverso il modulo di richiesta flessibilità  maternità ), che in tal modo sceglie di fruire del congedo di maternità  astenendosi dal lavoro un mese prima e quattro mesi dopo il parto, anzichè due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

Tale concessione, tuttavia, èsubordinata alla presentazione a cura della lavoratrice di un certificato medico rilasciato da un ginecologo del servizio sanitario nazionale, o con questo convenzionato, che attesta l’assenza di rischi collegati a tale scelta sia per la madre che per il nascituro.


Inoltre, qualora nei confronti della lavoratrice, in relazione alla mansione svolta, sia previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria, tale certificato deve essere rilasciato anche dal medico competente. Sia il certificato del ginecologo del servizio sanitario che quello del medico competente devono essere necessariamente rilasciati durante il settimo mese di gravidanza.

Una volta richiesta e ottenuta la flessibilità  del congedo di maternità , questa puಠessere interrotta su richiesta della lavoratrice oppure in caso di malattia della stessa, anche qualora questa non sia collegata alla gravidanza, in quanto si ritiene che ogni malattia intervenuta durante tale periodo comporti un rischio sia per la madre che per il nascituro.

In caso di interruzione, il congedo di maternità  post partum verrà  incrementato di un numero di giorni pari a quelli lavorati durante l’ottavo mese di gravidanza.