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Infortunio in itinere non sussiste se si usa la bicicletta

L’infortunio in itinere, ossia quello che si verifica durante il tragitto che il lavoratore percorre per andare dalla sua abitazione al luogo di lavoro, non sussiste, con conseguente perdita di ogni tipo di diritto in tema di indennizzo, nel caso in cui il lavoratore utilizzi una bicicletta nonostante il luogo di lavoro possa essere facilmente raggiunto mediante l’utilizzo di mezzi pubblici.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7970/2012, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva avanzato richiesta di indennizzo nei confronti del proprio datore di lavoro per via di un infortunio conseguente ad una caduta in bicicletta mentre si stava recando al lavoro.


La donna, dopo che tale sua richiesta era stata respinta, si era rivolta al tribunale di Milano, dove i giudici le avevano dato ragione. Tale sentenza, tuttavia, era stata perಠcompletamente ribaltata dalla Corte di Appello, secondo cui la donna non aveva diritto all’indennizzo in quanto al posto della bicicletta avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici per andare al lavoro.

La sentenza della Corte di Appello èstata poi confermata dalla Corte di Cassazione, nonostante la donna avesse chiesto ai giudici di considerare le sue esigenze di salute e il suo ruolo all’interno della famiglia. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali, aggiungendo che l’utilizzo di tali mezzi avrebbe garantito oltretutto alla lavoratrice maggiore comodità  e minore disagio nel conciliare le sue diligenze familiari con quelle lavorative.