Home » Farmacie di turno non possono chiudere temporaneamente

Farmacie di turno non possono chiudere temporaneamente

La chiusura anche solo momentanea di una farmacia di turno puಠconfigurare a carico del responsabile della farmacia stessa il reato di interruzione di un servizio pubblico contemplato dall’art. 331 del codice penale.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012, con la quale èstata annullata la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello che aveva assolto il titolare di una farmacia colpevole di aver chiuso temporaneamente l’esercizio apponendo un cartello in cui informava gli eventuali clienti che si trovava in pausa pranza e che avrebbe riaperto alle ore 16:00.


Sullo stesso cartello era anche indicato un numero telefonico da chiamare in caso di necessità , tuttavia il farmacista non aveva risposto alla chiamata di un uomo che aveva composto il numero in quanto necessitava di tachipirina da somministrare al figlio di 18 mesi.

Secondo la Corte d’Appello, in particolare, nel caso specifico non si configura il reato sopra citato a fronte della possibilità  di recarsi al pronto soccorso o alla farmacia di un Comune vicino, come poi effettivamente accaduto, piuttosto la condotta del farmacista puಠconfigurare una semplice irregolarità  di eventuale rilievo disciplinare.

Di tutt’altro parere la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che quando la singola farmacia in turno di reperibilità  non risulta accessibile all’utenza vi èun turbamento della regolarità  del servizio farmaceutico nel suo complesso che non viene escluso dalla disponibilità  in zone contigue di altre farmacie reperibili o dalla presenza di un pronto soccorso. Pertanto in tal caso si configura una condotta di interruzione o di sospensione del servizio pubblico.