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Disciplina del collocamento obbligatorio

Un tempo l’incontro fra domanda e offerta di lavoro avveniva per lo pi๠tramite la mediazione pubblica, mediante il sistema degli uffici di collocamento: chi abbisognava di una segretaria o di un commesso presentava domanda all’ufficio di competenza, che pescava il nominativo dalla graduatoria degli iscritti.

Oggi che il mercato del lavoro èliberalizzato, questa procedura appare quasi antidiluviana, anche se èrimasta in vigore fino agli anni Novanta.

Ma esiste un ambito in cui una disciplina analoga ètuttora esistente e che anzi èandata rafforzandosi negli anni.


Si tratta del collocamento obbligatorio (o “mirato”), previsto per quei soggetti gravati da handicap fisici o mentali non tali da impedirgli di svolgere attività  lavorative ma comunque tali da renderli poco appetibili da parte dei datori, con loro conseguenti difficoltà  nel trovarsi un impiego per conto proprio.

Interviene dunque lo Stato, che impone ai datori di provvedere alle assunzioni di questi soggetti (inseriti in una pubblica graduatoria), secondo questo schema: chi impiega fra i 15 e i 35 dipendenti deve assumere almeno un obbligato, mentre se si arriva a 50 gli obbligati sono almeno due; oltre i 50 dipendenti, gli obbligati devono costituire almeno il 7% della forza-lavoro. Sono escluse le imprese di trasporto e degli altri settori dove le condizioni lavorative sono troppo pericolose per la sicurezza del disabile.


In tutti i casi, il lavoratore deve essere sottoposto a periodiche visite mediche che attestino l’idoneità  alle mansioni assegnate.
àˆ da notare, infine, che, per motivi sociali e politici, anche altre categorie di persone sono beneficiarie della disciplina del collocamento obbligatorio: le vedove e gli orfani dei caduti in guerra e delle vittime del terrorismo o della criminalità  organizzata.