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Diritto di scelta tra assegno di invalidità  e disoccupazione

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236) e dell’art. 1 della Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono la possibilità  di scelta per i lavoratori beneficiari di un assegno di invalidità  o della pensione di invalidità , nel caso in cui questi si trovino nelle condizioni di avere diritto anche ai trattamenti di disoccupazione.

DISOCCUPAZIONE E PRESTAZIONE OCCASIONALE

A seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, dunque, si sono resi necessari dei chiarimenti in merito alla possibilità  di esercitare il diritto di opzione, prontamente forniti dall’Inps attraverso la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.

L’Istituto di previdenza sociale, in particolare, attraverso la suddetta circolare ha specificato che per poter esercitare il diritto di opzione ènecessario che l’avente diritto presenti all’Inps apposita domanda dalla quale risulti in maniera inequivocabile la sua decisione di optare per l’indennità  di disoccupazione e di rinunciare pertanto all’assegno di invalidità .

INDENNITà€ DI DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI

Stessa domanda dovrà  essere presentata anche nel caso in cui ai lavoratori venga riconosciuto il diritto a ricevere un assegno di invalidità  dopo la presentazione della domanda di indennità  di disoccupazione o durante il periodo in cui risultano già  essere beneficiari di tale indennità . In questo caso, dunque, i soggetti interessati devono allo stesso modo presentare apposita richiesta in cui manifestano la volontà  di voler beneficiare dell’indennità  di disoccupazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda relativo all’assegno di invalidità . In caso di ritardo nell’esercizio di tale opzione, l’importo dell’indennità  di disoccupazione corrisposto ma non dovuto sarà  oggetto di compensazione sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità .

Nella stessa circolare in cui specifica le modalità  di esercizio del diritto di opzione, l’Inps ha inoltre ribadito che nel caso in cui l’avente diritto decida di optare a favore dell’indennità  di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità  sarà  sospesa per tutto il periodo di fruizione della suddetta indennità .