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Dimissioni volontarie e indennità  di disoccupazione

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al diritto all’indennità  di disoccupazione in caso di dimissioni volontarie durante il primo anno di vita del bambino, ha anzitutto ricordato che la legge italiana prevede il divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gestazione e il compimento dei 12 mesi da parte del bambino.

Durante tale periodo, inoltre, la lavoratrice non puಠneanche essere sospesa dall’attività  lavorativa o posta in mobilità , fermo restando l’ipotesi di cessazione dell’attività  aziendale o di sospensione del processo produttivo del reparto in cui la lavoratrice madre svolge la sua attività  lavorativa.


Dopo tale premessa, il Ministero del Lavoro ha provveduto a dare una risposta al quesito posto dall’Ordine, affermando che sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono beneficiare dell’indennità  di disoccupazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.

I dubbi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro erano sorti a fronte delle modifiche apportate dalla riforma del Lavoro, che ricordiamo prevede un processo di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino.

Al riguardo, dunque, la risposta fornita dal Ministero del Lavoro evidenzia che le novità  apportate dalla suddetta riforma non hanno in alcun modo modificato la disciplina previgente riguardo al riconoscimento dell’indennità  di disoccupazione fino al compimento di un anno di età  del bambino, in quanto la necessità  di convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni deriva solo dalla necessità  di accertare che il rapporto che sta per cessare sia effettivamente risolto per volontà  della lavoratrice e non per costrizione da parte del datore di lavoro.