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Contributi pensionati lavoratori

Con la circolare n. 99 del 22 luglio 2011 l’Inps ha chiarito che i pensionati che svolgono un’attività  professionale e che percepiscono i redditi che ne derivano devono continuare a versare i contributi previdenziali alla propria cassa professionale di appartenenza e non alla gestione separata Inps.

La circolare precisa inoltre che pensionati che svolgono un’attività  che impone l’iscrizione ad appositi albi professionali sono allo stesso modo obbligati al versamento, seppur minimo, di un contributo alla Cassa di appartenenza, in particolare l’aliquota non deve risultare inferiore al 50% di quella prevista da ciascun ente per i propri iscritti.


Non mancano perಠle eccezioni. La stessa circolare, infatti, prevede che il suddetto obbligo non sussiste in determinati casi, ovvero nel caso in cui manca un reddito professionale minimo o di iscrizione, ad esempio quando il professionista esercita altra attività  lavorativa che comporta il versamento di una contribuzione obbligatoria. Tale fattispecie ricorre nel caso della Cassa degli ingegneri, che non iscrive i professionisti che esercitano attività  di lavoro dipendente in quanto risultano già  assicurati.

[CALCOLO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE]

A seguito di tale circolare Inps, dunque, le Casse privatizzate hanno sei mesi di tempo per attuare le modifiche necessarie ai propri statuti, in modo tale da assoggettare i pensionati che svolgono attività  professionale al versamento di un contributo di entità  non inferiore al 50% dell’aliquota prevista. Trascorsi i sei mesi la disposizione si applica in maniera automatica anche nei confronti degli enti che non hanno apportato le dovute modifiche.

La circolare dell’Inps ha infine precisato che nel caso in cui i contributi siano stati versati con espressa riserva di ripetizione, i soggetti interessati potranno chiederne la restituzione.