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Contratto di somministrazione pre – riforma

Contratto di somministrazione pre - riforma

Concludiamo oggi la nostra avventura tra i pi๠significativi contratti sino ad oggi esistenti, molti dei quali nati con la legge Biagi sulla flessibilità  e destinati a scomparire, come abbiamo in pi๠occasioni avuto modo di ribadire, grazie alle ben pi๠che probabile approvazione della riforma dell’attuale ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, con la descrizione del contratto di somministrazione e, naturalmente, del contratto di lavoro, giudicato monotono dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, a tempo indeterminato.

NUOVI CONTRATTI DI LAVORO AGEVOLATI

Cominciamo, dunque, con il primo che, a pieno diritto, potremmo inserire nella grande categoria dei contratti di lavoro precari.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Codesta tipologia contrattuale prevede l’inserimento nella trattativa, oltre che delle classiche e tradizionali figure del datore di lavoro e del lavoratore, del somministratore che, tra le due figure succitate, fungerebbe da mediatore / moderatore.

FAC-SIMILE CONTRATTO DI INSERIMENTO

Suddetta persona giuridica, solitamente un agenzia di lavoro sebbene possa tranquillamente essere un Centro per l’Impiego, avrebbe il compito, tutt’altro che facile, di mettere il lavoratore nella condizione di trovare un posto di lavoro quanto pi๠idoneo alle proprie qualifiche piuttosto che alle proprie esigenze e il datore di lavoro in quella di trovare un dipendente idoneo allo svolgimento delle prestazioni lavorative richieste.

LIMITE NUMERO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Una forma contrattuale di questo tipo, che si suddividerebbe, in realtà , in tre differenti contratti lavorativi (quello tra somministratore e lavoratore, quello tra datore di lavoro e somministratore e quello tra datore di lavoro e lavoratore), consentirebbe alle parti coinvolte, specialmente al dipendente e al datore di lavoro, di trarre considerevoli pur temporanei benefici giacchè il primo godrebbe di tutti i diritti garantiti ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato (sebbene il proprio specifico contratto lavorativo preveda una tempo determinato) mentre il secondo risparmierebbe sulla solitamente costosa pratica di ricerca e selezione del personale.