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Riforma contratti: part time e associazioni in partecipazione

Dopo aver analizzato quel che succede al contratto a progetto che si estingue o si trasforma dal 2016 in poi per i privati e dal 2017 in poi per Pubbliche Amministrazioni, passiamo a considerare l’effetto della riforma contratti su part time e associazioni in partecipazione. 

Il contratto a progetto èdestinato a scomparire, cosଠcome quello di associazione in partecipazione mentre subisce “soltanto” una modifica il contratto part time.

Cosa succede al contratto di associazione in partecipazione

Sarà  eliminato il contratto di associazione in partecipazione che prevede anche una prestazione di lavoro. I contratti in essere possono andare avanti fino alla scadenza ma non se ne possono stipulare di nuovi. Quindi nella pratica sono stati abrogati e il riferimento normativo sono l’articolo 2549 del codice civile e l’articolo 1, comma 30, della legge 92/2012.

Cosa succede al contratto part time

Le regole fondamentali del contratto part time sono rimaste invariate e quindi resteranno le stesse anche le possibilità  di scelta tra part time orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero e part time verticale con riduzione dell’orario settimanale o mensile. Oppure la scelta del part time misto.

Sono stati perಠintrodotti dei limiti al lavoro supplementare o straordinario. Il supplementare èpossibile solo per il part time orizzontale ed èconsentito soltanto fino al 15% in pi๠dell’orario settimanale pattuito. Lo straordinario applicabile al part time verticale o misto èconsentito, salvo disposizioni sindacali diverse, fino al limite del 25% dell’orario concordato. La retribuzione deve essere maggiorata.

Il part time puಠessere anche scelto per la trasformazione del rapporto di lavoro, in alternativa al congedo parentale, o in caso di gravi malattie. Ma di questo abbiamo già  parlato.