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Riforma contratti: cosa succede al contratto a progetto

Cosa cambia per i contratti di lavoro dopo l’entrata in vigore del Jobs Act? Alcuni contratti spariscono e altri invece restano in piedi senza modifiche sostanziali. Facciamo un’introduzione di massima delle possibilità  che si troveranno di fronte i lavoratori con uno zoom sul contratto a progetto. 

L’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti  che non èstabile o comunque sicuro come una volta, ha fatto pensare che tutte le altre tipologie di contratto non agevolate dal Governo potessero sparire. In realtà  non èaccaduto e ci sono dei contratti che restano in essere e non subiscono modifiche sostanziali. Per esempio restano inalterati il contratto a tempo determinato e il contratto di apprendistato. Sono state introdotte delle modifiche al contratto part time e i contratti che invece progressivamente andranno via sono le collaborazioni a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Cosa succede ai co.co.pro.

Il contratto a progetto èdestinato a sparire anche se ci sono delle eccezioni. Per prima cosa i contratti in essere possono proseguire fino alla scadenza e questo vale per tutto il 2015. Nel 2016 invece saranno trasformati per cui scatta il tempo indeterminato quando la prestazione à¨:

  • continuativa
  • di contenuto ripetitivo
  • con modalità  di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.

Possono sopravvivere i co.co.pro. anche quando ci sono degli accordi con i sindacati, oppure per i professionisti iscritti agli ordini, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società  e dai partecipanti a collegi e commissioni.

La situazione descritta vale per i privati. Le PA aderiranno alla normativa nel 2017.

C’èpoi da specificare che i datori di lavoro che trasformano da subito a tempo indeterminato collaboratori a progetto o consulenze a Partita IVA, estinguono le violazioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso. Il tutto, naturalmente se l’errore non ègià  stato accertato.