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Il contratto di lavoro accessorio si paga tramite i voucher

Il sito di Agenzia Lavoro riepiloga tutte le possibili novità  contrattuali e spiega anche quali sono i termini del contratto di lavoro accessorio che si paga tramite i voucher. Riportiamo di seguito le caratteristiche del contratto. 

da Agenzia Lavoro

Le prestazioni occasionali accessorie sono attività  lavorative che danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i committenti, non superiori a settemila euro nel corso dell’anno civile e non superiore a due mila euro con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista.

Possono essere svolte per qualsiasi tipo di attività  e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico sopra individuato.

Prestazioni occasionali accessorie possono essere rese anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile.

Con specifico riguardo alle attività  agricole non costituiscono in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Il compenso tramite i voucher

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, il datore di lavoro (beneficiario della prestazione) acquista esclusivamente con modalità  telematiche uno o pi๠carnet di buoni (voucher).

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario. Tale compenso èesente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il concessionario provvede al pagamento del buono al lavoratore che lo presenti, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettuando il versamento per suo conto dei contributi per i fini previdenziali ed assicurativi contro gli infortuni, nonchè trattenendo una percentuale del valore nominale del buono a titolo di rimborso spese.

Normativa di riferimento

  1. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 48-50