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Benefici contributivi contratto di apprendistato

L’assunzione di un giovane lavoratore mediante un contratto di apprendistato comporta per il datore di lavoro dei benefici a livello previdenziale ed assistenziale.

Per quanto riguarda i benefici contributivi un’importante novità  èstata introdotta dalla legge n. 296/2006, che ha eliminato il criterio della contribuzione fissa sostituendolo con quello che prevede il calcolo della contribuzione in percentuale alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Per il contratto di apprendistato, in particolare, la contribuzione èpari al 10% della retribuzione imponibile, tuttavia per le imprese artigiane èprevisto un ulteriore sconto in quanto la contribuzione èpari all’1,5% della retribuzione imponibile nel primo anno, al 3% nel secondo anno e al 10% negli anni successivi.

Nel contratto di apprendistato la percentuale di contribuzione risulta inferiore non solo per il datore di lavoro ma anche per lo stesso lavoratore, dal momento che l’aliquota a carico dell’apprendista èpari al 5,84% della retribuzione, ossia inferiore rispetto a quella imposta alle altre categorie di lavoratori.

INDENNITà€ DI DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI

Al fine di favorire l’assunzione definitiva di apprendisti, la legge prevede che i benefici riconosciuti a livello contributo al datore di lavoro vengano mantenuti per un ulteriore anno in caso di assunzione dell’apprendista con contratto a tempo indeterminato, sia in caso di trasformazione anticipata del contratto che in caso di assunzione successiva alla scadenza del contratto stesso.

Altri benefici consistono nella possibilità  di dedurre il costo di formazione dell’apprendista dalla base imponibile Irap e nell’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge ai fini dell’applicazione di particolari istituti.