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Tremonti-ter: detassazione per gli investimenti

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Come già  nel 1994 e nel 2001, il ministro Tremonti rilancia un tema a lui caro: incentivare gli investimenti da parte delle imprese utilizzando la leva del risparmio fiscale.

Questa nuova misura, ribattezzata con poca fantasia “Tremonti-ter”, ripercorre in gran parte le linee-guida dell’originaria legge Tremonti e della successiva Tremonti-bis. Le differenze pi๠marcate sono da ricercarsi in una radicale semplificazione dei calcoli per determinare l’entità  dell’agevolazione e nella ristretta durata temporale della misura (ma, in caso di buoni risultati, non si possono escludere future proroghe).


In sintesi, èstabilito che una parte del reddito d’impresa èsclusa da ogni imposizione fiscale (IRPEF, IRES, addizionali, mentre per l’IRAP non dovrebbero esserci sconti). Per l’esattezza, l’ammontare èpari al 50% degli investimenti effettuati dal 01/07/2009 al 30/06/2010, ma il beneficio sarà  fruibile solo nel periodo d’imposta 2010.

Se l’impresa èun’industria a rischio di incidenti sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 334/1999, èrichiesto inoltre che siano rispettate le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.


àˆ perಠindispensabile che gli investimenti in questione riguardino l’acquisto di beni prodotti da imprese rientranti nella divisione 28 della tabella ATECO2007.

La divisione 28, per la precisione, riguarda una grande pluralità  di prodotti industriali. Senza scendere nel dettaglio (le tipologie sono decine e decine), si tratta sinteticamente di macchinari e apparecchiature fisse e portatili per uso domestico e industriale di enorme varietà , dalle calcolatrici da tavolo alle attrezzature per le piste da bowling.

Sono esclusi, perà², i veicoli a motore, le apparecchiature elettroniche, gli apparati di distribuzione e controllo dell’energia elettrica e altre categorie minori.
Infine, si decade dal beneficio se il bene èrivenduto o autoconsumato prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (norma anti-elusiva).