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Bonus occupazione e dimissioni del lavoratore

Nella selva di crediti d’imposta previsti dalle nostre leggi tributarie, un posto fra i principali èoccupato dal bonus riconosciuto per l’assunzione di lavoratori in una delle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

In sostanza, se la media dei lavoratori occupati nell’anno èsuperiore rispetto a quella dell’anno precedente, e si ha dunque avuto un incremento di occupazione, si ha diritto ad un credito d’imposta pari a 333 euro al mese (416 se la persona assunta èuna donna in condizione di svantaggio).


A dire il vero, èun’agevolazione che sta ormai per esaurire i suoi effetti, giacchè la sua vigenza concerne il triennio 2008-10.

Una società  si èperಠtrovata di fronte un problema che probabilmente ècomune a molte altre ditte. Fra i requisiti da soddisfare, occorre che la persona neo-assunta mantenga il posto di lavoro per almeno tre anni, o due in caso di PMI; si vuole, cioà¨, evitare che l’azienda assuma una persona per pochi mesi, giusto per maturare il diritto al credito d’imposta, per poi licenziarla subito dopo.

Ma cosa succede se invece il rapporto di lavoro cessa non per volontà  dell’azienda bensଠdel lavoratore stesso, e cioèse costui dà  le dimissioni? L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello presentato con la risoluzione n. 105/2010.


La risposta, in realtà , era abbastanza scontata. La legge non prevede alcun tipo di deroga alla condizione che si èdescritta: percià², qualunque sia la causa di cessazione del rapporto contrattuale (incluse dunque le dimissioni e, perfino, la morte del lavoratore), il diritto al credito viene a cessare. Non solo: se esso ègià  stato sfruttato, dovrà  essere restituito con sanzioni e interessi.
Per l’impresa c’ perಠuna soluzione: sostituire il lavoratore dimissionario assumendone un altro.

Fonte: Fisco Oggi