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Nuove regole finanziamenti UE PMI

Nuove regole finanziamenti UE PMI

A partire da martedଠ1 gennaio 2013, come forse saprete, le regole che le piccole e medie imprese italiane dovranno rispettare, regole essenzialmente riguardanti il corretto adempimento dei pi๠differenti obblighi burocratici nonchè, naturalmente, il rispetto di taluni specifici requisiti, per poter accedere ai finanziamenti loro concessi direttamente dall’Unione Europea cambieranno radicalmente.

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Cerchiamo, dunque, di capire insieme come verranno modificate e cosa si dovrà  aspettare l’imprenditore che volesse provare a godere di questa incredibile opportunità .

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DOMANDA DI SOVVENZIONE

La prima modifica all’attuale normativa riguarderebbe la domanda di sovvenzione che, sino a nove mesi dalla presentazione, potrà  venir integrata o corretta, in caso di omissioni o errori, direttamente dal richiedente e, dunque, senza alcun tipo di impegno.

ITER PROCEDURALE

Notevolmente snellito verrà  l’iter procedurale giacchè, proprio a partire da martedଠ1 gennaio 2013, si provvederà  alla digitalizzazione del maggior numero possibile di pratiche e documenti.

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Da segnalare, a tal proposito, che la firma digitale avrà  valore non già  e non solo in riferimento alla singola e sola domanda di sovvenzione bensଠanche, e soprattutto, in relazione a tutti i documenti che il richiedente dovrà  autenticare sia prima sia dopo l’eventuale concessione della sovvenzione.

Inoltre, nel caso di piccole e medie imprese, tutte le pratiche relative al beneficio oggi alla nostra attenzione dovranno venir conservate dal richiedente per un periodo di tempo massimo equivalente a 3 anni.

REQUISITI

Abolito, sempre a partire da martedଠ1 gennaio 2013, l’obbligo di accendere un conto fruttifero, sino ad oggi necessario per il controllo della gestione degli interessi maturati grazie al prefinanziamento, svaniscono, di fatto, tutti i requisiti bancari necessari per la concessione della sovvenzione.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La sovvenzione verrà  erogata non pi๠entro 105 giorni bensଠentro 90 giorni interamente sotto forma di importo forfetario e senza pi๠alcun obbligo, da parte del richiedente, di ammettere la dichiarazione dei costi medi o standard.