Home » Ecobonus, i chiarimenti di ENEA

Ecobonus, i chiarimenti di ENEA

Erano fra gli incentivi pi๠attesi della Legge di Bilancio 2018, ma fino a questo momento non si era capito con esattezza le modalità  per ricevere le agevolazioni per l’efficienza energetica, in pratica per usufruire dell’Ecobonus. I chiarimenti perಠarrivano direttamente da ENEA che ha pubblicato sul proprio sito le modalità  di deduzione e le detrazioni fiscali previste almeno in attesa delle pubblicazione del decreto tecnico.

bonus verde, bonus, valvole termostati che, bonus mobili, casa, fisco, bonus prima casa Condizioni per l'esclusione dal bonus sulle assunzioni agevolate

L’ENEA conferma che la detrazione passa dal 65% al 50% per gli interventi eseguiti dal 2018 relativi a:

finestre comprensive di infissi;

schermature solari;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Scende invece al 50% la detrazione fiscale che spetta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Nel momento in cui l’installazione della caldaia a condensazione sia effettuata con sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, la detrazione che spetta sarà  pari al 65% delle spese sostenute.

Confermate poi le detrazioni fiscali al 65% che spettano per

interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

pompe di calore;

sistemi di building automation;

collettori solari per produzione di acqua calda;

scaldacqua a pompa di calore;

generatori ibridi, cioècostituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Confermate al 70% e al 75% tutte le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con un limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità  immobiliari. E nel caso di interventi di efficientamento energetico su edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3, se finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico la detrazione sale all’80%, o all’85% se èdimostrabile una riduzione di 2 o pi๠classi di rischio sismico. La spesa massima passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità  immobiliari che compongono l’edificio.

photo credits | think stock