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Imposta sostitutiva per contratti di finanziamento

contratto

E’ stata pubblicata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, la n. 55/15 dello scorso 8 maggio 2013, che dirime una questione inerente l’imposta sostituiva applicata sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine. La sentenza afferma che tali contratti, anche firmati all’estero, ma stipulati tra contraenti italiani ed il cui effetto avrà  effetti sul territorio nazionale italiano sono comunque soggetti all’imposta sostitutiva.

 

E’ stato necessario pronunciare questo verdetto per risolvere una situazione che vedeva coinvolti due soggetti italiani che aveva firmato un contratto di finanziamento in Svizzera per l’acquisto di un pacchetto di azioni di una società  italiana. I soggetti erano delle banche italiane ed un un mutuatario italiano. La questione si èproposta ripetutamente negli ultimi tempi, tanto che fu emessa una risoluzione lo scorso 28 marzo 2013, la numero 20/E. Gli organi deputati sono intervenuti su questioni simili anche in passato, ad esempio il 10 aprile 2000, con la risoluzione n.45, con cui si affermava che non poteva essere applicato il regime agevolato di imposta sostitutiva, bensଠdove applicarsi il regime ordinario, in quanto gli effetti del contratto si erano verificati successivamente in Italia. Era questa la motivazione della sentenza.

Una nota del 2008 fu ancora pi๠dura nei confronti di questi casi, precisamente la nota n. 2008/25064/DA3 della Dre Lombardia che definଠquesta pratica una prassi elusiva. Si era infatti verificato un caso simile a quello avvenuto in Svizzera, ma a Londra. I contraenti erano entrambi italiani, banca e mutuatario, che avevano stipulato un contratto scritto in italiano, che avrebbe avuto effetti in Italia. Si trattಠquindi di un palese modo di eludere il fisco, per evitare il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Una pratica quella del turismo fiscale causata dal un malcostume nazionale e dal fatto che l’Italia ha la pressione fiscale pi๠alta del mondo; nonostante il Governo abbia cercato di essere pi๠amico del cittadino come col decreto incentivi 2010, il clima di caccia alle streghe del fisco èormai una delle pi๠grandi paure degli italiani.

L’imposta sostitutiva èprevista nel decreto Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 dall’articolo 15 e seguenti. Nel testo di legge si impone il pagamento dello 0,25% dell’importo erogato, nel caso di operazioni di finanziamento a lungo termine. Si tratta di contratti di durata maggiore e che devono possedere il requisito della territorialità , ossia che siano stipulati in Italia. Nello stesso decreto si stabilisce infatti che l’imposta sostitutiva segue la stessa disciplina dell’imposta di registro, che non viene applicata nel caso di contratti stipulati al di fuori del territorio italiano.

La CTp di Torino ha perಠintrodotto un principio sorprendente nella valutazione di questo caso, sostenendo che l’imposta sostitutiva èdovuta worldwide, ossia in tutto il mondo e quindi ovunque il contratto sia stato stipulato. Fino ad adesso tutti gli organi che si erano pronunciati si erano basati sul carattere elusivo della pratica, contestando il cosiddetto turismo fiscale, oppure sostenendo che i contratti stipulati erano di fatto italiani anche se firmati in sede estera.