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Acquisto pertinenza, la provvigione pagata si puಠdetrarre?

Sta per iniziare il tempo delle dichiarazioni dei redditi. Dal 15 aprile si procederà  con la precompilata. Tuttavia ci sono ancora dei contribuenti che hanno dei dubbi sulle detrazioni. Uno di questi dubbi èstato esposto al fisco che ha riposto in modo preciso come al solito. 

Ecco il quesito dell’Agenzia delle Entrate da Rosa D.

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Lo scorso anno ho acquistato un box, come pertinenza della mia abitazione principale. Ho pagato una provvigione di circa mille euro. Posso detrarla?
La risposta del fisco
Le spese sostenute per la provvigione pagata a un’agenzia immobiliare o a un intermediario sono detraibili, nella misura del 19%, soltanto nell’ipotesi di acquisto di un’unità  immobiliare da adibire ad abitazione principale propria o di un familiare (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir). Non èinvece possibile usufruire dello sconto di imposta in caso di acquisto di una pertinenza.
Sempre in relazione ad acquisti di immobili e pagamento del mutuo collegato, c’èun altro quesito importante in elenco tra i pi๠recenti di Fisco Oggi.  Lo pone Gianpiero C.
Mia moglie, a mio carico, èproprietaria al 100% di una casa adibita ad abitazione principale, dove risiediamo entrambi. Posso detrarre gli interessi passivi del mutuo stipulato per la ristrutturazione dell’immobile? Al 50% o al 100%?

La risposta di FiscoOggi

Sono detraibili dall’Irpef gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’unità  immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1-ter, del Tuir). Per costruzione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità  al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia (Dm 311/1999). La detrazione spetta nella misura del 19% su un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro ed èammessa a condizione che il contratto di mutuo sia stipulato, nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione, da parte di chi ha il possesso dell’unità  immobiliare a titolo di proprietà  o di altro diritto reale. Pertanto, in mancanza di tale requisito, non èpossibile detrarre gli interessi passivi.