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Sublocazione di un immobile commerciale

Il titolare di un contratto di locazione commerciale, in presenza di particolari esigenze, puಠconcedere in locazione una parte dell’immobile a lui affittato, ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro, attraverso un contratto di locazione separato e differente ma comunque collegato a quello principale.

La legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il conduttore non puಠsublocare totalmente l’immobile a lui concesso in locazione, ma puಠfarlo solo parzialmente previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere indicata la persona alla quale l’immobile viene sublocato, la durata del contratto e i vani sublocati. Questo sempre che il contratto di locazione non preveda esplicitamente l’impossibilità  di procedere alla sublocazione dell’immobile.


In caso di violazione del divieto di sublocazione, il locatore puಠagire per la risoluzione del contratto e pretendere dal subconduttore la consegna dell’immobile senza che questo possa opporsi richiamando il contratto derivato. Inoltre, la sentenza di nullità , risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia, ecc. nei confronti del conduttore ha effetti anche nei confronti del subconduttore.

Nel caso in cui il conduttore ceda a terzi il contratto senza la contemporanea cessione dell’azienda o provveda alla sublocazione totale dell’immobile senza il consenso del locatore, quest’ultimo èlegittimato a chiedere a chi occupa l’immobile la sua consegna e il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore.

Al riguardo si ricorda che in caso di locazione commerciale la legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede la possibilità  per il conduttore di cedere il contratto di locazione senza che sia necessario il consenso del locatore, sempre che insieme al contratto venga ceduta o locata anche l’azienda stessa.