Il fallimento è senza dubbio la più nota della procedure concorsuali. Esso è disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267...

I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due. Il primo di questi è lo stato di insolvenza dell’imprenditore, in altre parole quest’ultimo deve trovarsi nella condizione di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al riguardo è il tribunale a stabilire se l’inadempimento dell’imprenditore deriva da un suo effettivo stato di insolvenza oppure se è semplicemente riconducibile all’incapacità occasionale o temporanea ad adempiere ad una o più obbligazioni ben individuate.
Il secondo requisito riguarda la natura dell’imprenditore, che deve necessariamente essere commerciale privato: ne deriva quindi che risultano esclusi dal fallimento gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e i cosiddetti “piccoli imprenditori”, puntualmente indicati dall’art. 2083 del codice civile. Il riferimento ai cosiddetti “piccoli imprenditori” è però stato eliminato dal Decreto del 2006, ne deriva quindi che ad oggi risulta escluso dal fallimento esclusivamente l’imprenditore: che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ha realizzato un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro, che ha realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro e che ha un ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000,00 euro.
In presenza di tali presupposti, dunque, è possibile avanzare richiesta di dichiarazione di fallimento presso il Tribunale competente per territorio.