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Pi๠facili i conferimenti in natura

utente che firma un assegno

Quando viene costituita una società  di capitali, èpossibile per il socio conferire non denaro ma beni o crediti, o anche (solo per le Srl) prestazioni lavorative.

Gli articoli 2343 e 2465 del codice civile stabiliscono tuttavia che questi conferimenti in natura siano sottoposti ad una rigida procedura di stima che ne determini il valore: questo per evitare che sia loro attribuito un valore superiore all’effettivo, che ridurrebbe le tutele per i creditori.


Il recente recepimento di una direttiva comunitaria, tuttavia, consente oggi in diversi casi di attribuire un valore a questi conferimenti secondo procedure semplificate, aprendo quindi le porte ad un loro pi๠massiccio impiego.

Sono tre le possibilità : la prima èquella in cui il conferimento consiste in titoli negoziati in Borsa. In questo caso, al conferimento èsufficiente attribuire un valore non inferiore alla media ponderata del valore di negoziazione di quei titoli nell’ultimo semestre.

In tutti gli altri casi, èinvece possibile ovviare alla stima quando il valore del bene o del complesso di beni che si intende conferire ègià  stato valutato in precedenza in un bilancio (con data non superiore ad un anno) soggetto a revisione legale, oppure quando i beni conferiti siano già  stati già  oggetto di stima nel semestre precedente da parte di un perito iscritto nel registro dei revisori contabili.


In tutti questi casi, dunque, si ritiene che il valore dei conferimenti in natura sia già  stato valutato correttamente e dunque non necessiti di una nuova stima, a meno che tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non pretendano di applicare ugualmente la procedura ordinaria, oppure che gli amministratori ravvisino che siano accaduti dei fatti di rilievo tali da rendere non pi๠aggiornate le valutazioni di cui alle procedure semplificate.