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Normativa sugli imballaggi (I)

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Da una dozzina di anni l’Italia si èdotata di una normativa avanzata, a confronto di altri Paesi europei, per affrontare l’enorme problema degli imballaggi, che costituiscono a tutt’oggi la quota principale dei rifiuti prodotti nelle nostre città .

La raccolta differenziata, lo smaltimento e, soprattutto, il riciclo degli stessi si ècosଠposto come un obiettivo fondamentale da soddisfare, anche in ottemperanza a precisi vincoli comunitari.


A questo scopo, nel 1997 èstato istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), cui sono tenuti ad iscriversi tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi.

In estrema sintesi, si parla di produttori con riferimento a coloro che realizzano materialmente gli imballaggi, mentre utilizzatori sono coloro che li impiegano, come i commercianti. I consumatori finali, invece, non hanno obblighi particolari.


Gli importatori sul nostro suolo di imballaggi (o beni imballati) provenienti dall’estero sono assimilati ai produttori, mentre le esportazioni sono esenti dalla normativa italiana.

Ma esattamente cosa si intende con “imballaggio”? La legge lo definisce come “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

Accanto al CONAI, che presiede all’intero sistema, sono costituiti sei consorzi di filiera, che si occupano nello specifico dello smaltimento e riciclo di altrettante categorie di imballaggi a seconda del materiale: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

Ciascun produttore ètenuto ad iscriversi, dunque, non solo al CONAI ma anche ad uno o pi๠dei consorzi di filiera, secondo gli imballaggi di riferimento, mentre l’iscrizione degli utilizzatori ai consorzi di filiera èfacoltativa.