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L’imprenditore artigiano e il computo dei dipendenti

Chi ha la necessità  di trovare un nuovo lavoro potrebbe partire dalla considerazione di ciಠche sa e puಠfare lasciando libero sfogo anche alla creatività . Non èun caso che in questi ultimi anni molti giovani rimasti senza occupazione, abbiamo scoperto la passione per l’artigianato o la lavorazione della terra.

Ci basiamo su quanto riportato dal sito INPS per riepilogare le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e il computo dei dipendenti di un’impresa di questo tipo.

L’imprenditore artigiano

La Legge 443/1985 ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana:

àˆ imprenditore artigiano colui che svolge un’attività  che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi escluse le attività  agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa e:

  • abbia compiuto il diciottesimo anno di età  (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all’esercizio dell’attività  oltre il sedicesimo anno di età );
  • eserciti l’attività  personalmente, professionalmente e in qualità  di titolare dell’impresa artigiana;
  • eserciti nei limiti dimensionali previsti dalla legge 463/1959 (art.4);
  • assuma la piena responsabilità  dell’impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
  • svolga in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Abitualità , prevalenza e manualità Â devono essere determinanti e continuative per l’azienda sia che si tratti di attività  di produzione e di beni quanto in quella di prestazione di servizi.

(legge n.463/1959; legge n.443/1985; legge n.133/1997; legge n.57/2001)

Il computo dei dipendenti

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

  1. non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25) , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  2. non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877) , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
  3. sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorchè partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività  di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
  4. sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
  5. non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
  6. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.