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La fattura dalla A alla Z (settima parte)

Una volta stabilito quando e come emettere la fattura, si tratta di vedere il “cosa”, ossia il contenuto della fattura.

L’articolo 21 della legge IVA stabilisce il contenuto minimo: si tratta cioèdegli elementi che obbligatoriamente devono comparire sempre nella fattura. Oltre a questi dati, perà², l’emittente puಠinserire liberamente ogni altro elemento che desideri: i loghi aziendali, i messaggi pubblicitari, il numero di fax, le scadenze di pagamento ecc.

La stessa libertà  riguarda anche il formato della fattura, se cartacea: non ha nessuna importanza se si preferisce ricorrere a moduli prestampati o creati dallo stesso emittente, nè se si ricorre al formato A4 o ad uno meno comune.


In teoria, persino un pezzetto di carta strappato da un libro puಠservire da substrato della fattura: quello che conta, si ripete, èche sia presente il contenuto minimo prescritto dall’articolo 21.
Prima di descrivere questo fantomatico “contenuto minimo”, comunque, èbene precisare che qualunque documento che presenta questi elementi costituisce “fattura”.

L’articolo 21 lo dice esplicitamente: che lo si definisca “parcella”, “conto”, “nota”, “bolletta” o in qualsiasi altro modo, un documento che presenta il contenuto minimo èa tutti gli effetti una fattura, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano, senza eccezioni.


In particolare, fra i professionisti esiste la pratica di emettere la parcella solo al momento del pagamento del corrispettivo (come la legge consente), ma di farla tuttavia precedere da una “notula”, o “avviso di parcella” che dir si voglia, per informare il cliente dell’ammontare del suo debito.

à‰ bene che il professionista la rediga in maniera il pi๠possibile sintetica, perchè se invece inserisse il famoso “contenuto minimo”, allora egli avrebbe emesso un’autentica fattura, senza nessuna possibilità  di spiegare che la vera parcella deve ancora arrivare.