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La fattura dalla A alla Z (sesta parte)

L’obbligo di emettere la fattura, com’ ovvio, ricade solitamente su colui che presta il servizio o cede il bene oggetto dell’operazione (il cedente) nei confronti della controparte, il cliente o committente di turno (il cessionario).

Vi sono tuttavia alcuni casi previsti dalla legge in cui l’obbligo di emettere la fattura ricade sul cessionario: sarà  quest’ultimo, dunque, ad emettere due copie del documento, di cui una andrà  nelle mani del cedente. Ovviamente questo èpossibile solo quando anche il cessionario ètitolare di partita IVA.

Questo meccanismo èdefinito “di inversione contabile” (o “reverse-charge”), ed èadottato talvolta come misura contro l’evasione, altre volte per semplificare gli adempimenti dei piccoli esercenti.


Per esempio, questo avviene in alcuni casi in cui èceduta un’abitazione e l’operazione èimponibile ai fini IVA (esistono delle regole molto complesse per questa tipologia di operazioni, che per semplicità  si omettono), oppure quando un piccolo agricoltore cede i propri prodotti, o ancora nell’ipotesi di compravendita di rottami ferrosi.

Poichè ha dato buoni risultati, èprobabile che il meccanismo di “reverse-charge” sia destinato in futuro ad essere esteso anche in altri ambiti.
Al di là  dei casi in cui èobbligatorio, comunque, èsempre consentito che le parti si accordino affinchè la fattura sia emessa ad opera del cessionario.


à‰ anche possibile che il cedente affidi l’incarico di emettere le fatture ad un terzo per suo conto, per esempio incaricando il commercialista di fiducia o una società  di servizi.
Quando la fattura èmessa dal cliente oppure da un terzo, perà², ènecessario che tale informazione sia indicata all’interno della fattura stessa. Nel caso del terzo, naturalmente, occorrerà  indicare anche i dati anagrafici del medesimo.