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Iscrizione nel registro delle imprese respinta se manca Pec

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Il Consiglio di Stato nel rispondere ad un quesito posto dal Mise, con il parere del 10 aprile 2013 n. 1714, ha ricordato che tra le conseguenze della mancata comunicazione della pec (posta elettronica certificata) figura il mancato accoglimento della domanda di iscrizione della società  nel registro delle imprese.

Al riguardo, in particolare, èstato chiarito che qualsiasi pratica inviata al registro delle imprese e al rea viene sospesa per tre mesi se nella visura camerale non èpresente l’indirizzo di posta elettronica certificata.


L’impresa puಠregolarizzare la sua posizione provvedendo ad inviare nuovamente pratica in oggetto aggiungendo il quadro della pec, oppure ad inviare una nuova pratica finalizzata alla sola comunicazione della pec. In caso contrario, qualora la società  non provveda attraverso una delle due suddette modalità  a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine massimo di tre mesi, la pratica sospesa, anche qualora risulti corretta per gli altri aspetti, verrà  rifiutata.

Oltre alle domande di iscrizione nel registro delle imprese, le stesse conseguenze previste per il caso in esame riguardano anche le società  iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore dell’art. 16, 6° comma, del dl 185/2008 e che fanno domanda di iscrizione di atti o fatti inerenti le vicende dell’impresa.

Il Consiglio di Stato nel formulare la sua risposta ha ricordato che l’art. 16 comma 6 del dl 29/11/2008 n. 185 (legge 28/1 /2009 n. 2) ha introdotto l’obbligo per le società  di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’ufficio del registro delle imprese e che l’art. 37 del dl 9/272012 n. 5 ha previsto come sanzione, in luogo di quella prevista dall’art. 2630 del c.c., la sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di pec.