
Per prima cosa, occorre che l’assemblea dei soci (o l’organo equivalente, secondo la legislazione straniera) deliberi sul trasferimento, e qui occorrerà seguire la legge del Paese interessato.
Ma tale delibera dovrà necessariamente contenere anche le decisioni rilevanti per la nostra legislazione: per esempio, occorrerà assicurare che il capitale sociale raggiunga il minimo stabilito dal codice civile per le varie tipologie di società di capitali, occorrerà costituire, quando obbligatorio, il collegio sindacale e così via.
Esiste però un’altra soluzione, più lunga ma più pratica: si lascia che l’assemblea decida solamente il trasferimento in Italia, dopodiché toccherà ad un notaio italiano scendere in campo e provvedere a redigere le modifiche statutarie necessarie per adeguare la società alle nostre norme, modifiche che saranno varate in seguito da una seconda assemblea dei soci. La strada è un po’ più lunga, ma in genere è meno soggetta ad errori.
In ogni caso, al notaio italiano dovrà giungere una copia dell’atto di trasferimento redatto all’estero (con allegata una copia in lingua italiana) e con in calce un’attestazione di un’autorità straniera a ciò preposta che certifichi l’autenticità del documento: quest’attestazione discende da convenzioni internazionali ed è nota come “apostille”.
L’Italia ha, comunque, stipulato accordi con Francia, Germania e altre nazioni comunitarie per la libera circolazione di documenti anche privi di apostille. Altri Stati, invece, come i Paesi arabi e latinoamericani, non aderiscono a tali convenzioni internazionali: in questi casi è necessario che l’autenticità del documento sia attestata dalle nostre autorità diplomatiche presso la nazione interessata.
Infine, occorrerà iscrivere la società alla Camera di Commercio competente e attribuirle partita IVA e codice fiscale.





