Home » Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

La cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) èuna prestazione economica che viene erogata dall’Inps a favore di dipendenti di imprese che versano in una situazione di difficoltà  al fine di evitare eventuali licenziamenti.

La cassa integrazione straordinaria puಠessere richiesta in caso di crisi aziendale, in caso di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale e in caso di procedure concorsuali.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA DOPO CIGS

Possono usufruire della cassa integrazione straordinaria le imprese industriali, le imprese edili ed affini, le cooperative agricole, le imprese artigiane; le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione; le imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa e le imprese commerciali con pi๠di 200 dipendenti.

Sul fronte delle categorie di lavoratori, invece, possono usufruire della cassa integrazione guadagni straordinaria: operai e intermedi; impiegati e quadri; soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori poligrafici e giornalisti; dipendenti dell’appaltatore. Al contrario, invece, non possono beneficiare di tale prestazione economica i dirigenti, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio, gli autisti alle dipendenze del titolare di impresa e i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Per poter ottenere la cassa integrazione straordinaria ènecessario compilare e consegnare alla sede Inps territorialmente competente apposito modello di domanda in cui vengono indicati i dati relativi all’azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di concessione, il periodo richiesto, il numero dei lavoratori sospesi o a orario ridotto e le modalità  di pagamento.

CONTRIBUTI FIGURATIVI CASSA INTEGRAZIONE

Il periodo di cassa integrazione straordinaria non puಠsuperare i 36 mesi, in particolare in caso di crisi aziendale la durata èpari a 12 mesi prorogabili fino a 24; in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale èpari a 24 mesi; in caso di procedure concorsuali èpari a 12 mesi con possibile proroga di ulteriori sei mesi; in caso di contratti di solidarietà  24 mesi prorogabili fino a 36 mesi.

La retribuzione spettante in caso di cassa integrazione straordinaria èpari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di mancata sospensione o riduzione dell’orario.